TGMaddalena - Maxiprocesso: le istanze delle parti civili - udienza diretta 14 ottobre 2014

2021-12-13 06:06:55 By : Ms. connie kang

14 ottobre, udienza ancora a porte chiuse dopo la decisione di Quinto Bosio che nell'ultima udienza ha espulso definitivamente tre imputati fino alla sentenza, e ha licenziato il pubblico.

Ore 9:38, inizia il processo, purtroppo le prese di corrente tra i banchi della difesa non funzionano. Scopriamo, dopo un po', che stranamente gli scippi tra accusa/querelanti/stampa funzionano benissimo. Dobbiamo muoverci in quel modo, cosa che non facciamo quasi mai (indovina perché?). Questa è la stanza del bunker. Il presidente Quinto Bosio ha aperto il ricorso, il pubblico oggi non è ammesso in aula, pochi gli imputati presenti.

PM Quaglino: prima di dare la parola ai ricorrenti vorrei correggere un errore in una richiesta di sanzione, per la posizione di Martoja Alex abbiamo scritto una multa di 2000 euro e l'abbiamo richiesta anche quando 2000 sarebbero effettivamente 200.

La Procura della Repubblica si è costituita parte civile nell'interesse delle tre amministrazioni che fanno capo alle tre forze di polizia che sono state coinvolte nei disordini del 27 giugno e del 3 luglio 2011 e che hanno denunciato un danno economico rilevante. Le amministrazioni agiscono anche in modo autonomo e separato per il risarcimento del danno non patrimoniale. Cercherò di dare una completa illustrazione al giudice delle questioni patrimoniali che sono connesse ai reati contestati, tenendo presente che ho cercato di prendere posizione su ogni singolo caso, sia rispetto alle accuse che rispetto ai danni subiti da ciascun dipendente, e ciò nella convinzione che sia possibile arrivare alla liquidazione del danno almeno per un'elevata percentuale di casi. Due brevissime parole sul meccanismo della richiesta di risarcimento. La particolarità di questo processo risiede nel fatto che nessuna di queste pretese sarebbe sacrificabile in un processo civile autonomo, separato da quello penale, perché nel paradigma delle leggi civili manca il paradigma del nesso di causalità, perché non esiste caso, a parte forse il caso di collusione al momento dell'arresto tra Scarpello e Nadalini, ma non rileva nemmeno ai fini del risarcimento, non c'è caso in cui vi sia evidenza del pregiudizio cagionato dall'imputato X ad un Carabiniere Y, abbiamo l'evidenza del lancio di numerosi oggetti, sassi e altro materiale, in un certo contesto e abbiamo evidenza della lesione in quel contesto di numerosi carabinieri, ma dal punto di vista del paradigma della reato civile c'è evidentemente qualcosa che non quadra. E quindi c'è un'assoluta coincidenza del reato civile rispetto al reato penale che è stato contestato dal pubblico ministero. Nel senso che se ci sono reati così come sono stati contestati, ci saranno anche esiti civili ma ai sensi del precedente art. 187 cp, secondo cui le persone condannate per concorso nel medesimo reato sono solidalmente obbligate al risarcimento dei danni alle persone offese. Anche in merito alla questione concorrenza, poiché ne ha già parlato il PM Pedrotta, ha chiarito che la condotta illecita consisteva nell'aver posto in essere una serie di condotte volte a arrecare danno alle forze di polizia in forma di insolvenza continuativa. , a personale e materiale, da cui i delitti di lesioni e danno legittimamente contestati all'imputato. Ne consegue, ma di ciò poi vi sarà traccia formale nelle nostre conclusioni, che tutti coloro che sono imputati in relazione a una specifica accusa, rispondano dei danni occorsi nel contesto nei confronti del personale di polizia presente. là. Quindi nelle nostre conclusioni diamo per ogni imputato presente, rispetto all'imputazione e ovviamente rispetto agli esiti del processo, verificheremo chi era presente in quel contesto e chi ha riportato le lesioni. Il danno non patrimoniale invece, per esaurire il discorso generale, in linea di principio ha una dinamica diversa, perché c'è il requisito dell'unicità del danno, non è più un tipo di danno frammentato, frammentato rispetto a singoli eventi, è un danno che è stato causato all'immagine delle tre entità, alla funzionalità del servizio, una serie di componenti che vedremo più avanti e ognuno di questi tre danni ha la sua unicità, e l'unicità del fatto illecito rende il regime di cui all'art. 2055 c.c. oltre a 187 c.p. C'è molta giurisprudenza su queste situazioni, posso denunciare al collegio la cassazione civile n.291 del 10/1 del 2011... la quale dice che... sul problema dell'unicità del fatto dannoso, mi sono interessato al passaggio in questione, tanto per essere precisi (cita un passaggio di sentenza, in sintesi il risarcimento può essere richiesto per la totalità di uno dei corresponsabili), è una norma dettata per dare maggiore tutela alla parte offesa che consente di rivolgersi indifferentemente ad uno qualsiasi dei coautori del danno lasciando a ciascuno la possibilità di rivalersi in solido. Ritengo che questo meccanismo sia praticabile dal punto di vista del danno non patrimoniale.

Passerei ad esaminare le varie opzioni che vengono sequestrate in materia di danno patrimoniale, perché ho verificato tutte le posizioni e vorrei informare il collegio dello stato di tale verifica.

[breve interruzione, chiedono se il segnale di allarme che si sente dall'inizio dell'udienza può dipendere dalla nostra telecamera.. no, è l'UPS che segnala la mancanza di alimentazione, sempre e solo sulle prese lato difesa]

Una premessa: volevo sottolineare che l'azione risarcitoria ha due obiettivi nettamente differenti: da un lato, quello di cui ho già parlato che è la questione predominante anche da un punto di vista quantitativo, la restituzione degli stipendi. A margine c'è anche un problema invece di risarcimento del danno in senso proprio rispetto a due veicoli che sono stati sostanzialmente danneggiati, due idranti della polizia. La dinamica di queste due domande è completamente diversa, ho voluto sottolineare la differenza perché questa ha delle conseguenze significative in termini di onere della prova. Per quanto riguarda il risarcimento, ripeto, si tratta di due veicoli danneggiati, i danni sono documentati dai certificati prodotti in tribunale dagli uffici che hanno riparato i veicoli, sono indicati la targa, il modello e l'importo della riparazione. Non credo che questa cifra sia stata oggetto di specifico contenzioso, per uno dei due c'è stato un costo di 2.000 euro, per l'altro si tratta di una cifra inferiore a 1.000 euro, ma si tratta di certificati di una PA quindi attrezzata con efficacia probatoria, rispetto al fatto che una certa somma è stata impegnata per la riparazione di determinati danni, e quindi non ci sono problemi. Per quanto riguarda il ricorso, la situazione è più complessa perché una serie di censure degli imputati delle parti sulla durata dei periodi di malattia è stata prodotta anche a sostegno di tali eccezioni una perizia forense che ha fatto alcune considerazioni sulla congruità e proporzione dei periodi di malattia e inabilità temporanea assegnati dal PS nell'immediatezza dell'atto e poi riconosciuti nel tempo. Ora queste obiezioni non sono a disposizione delle amministrazioni, la prospettiva in cui agiscono le amministrazioni è quella della violazione del diritto di credito, tutto ciò che il datore di lavoro deve dimostrare in una situazione del genere è che il lavoratore subisce un danno in un certo contesto, la denuncia di certi infortuni e la prova di ciò c'è, quasi per tutti, e che il periodo di malattia è terminato ad una certa data, anche questo è un fatto acquisito e incontrovertibile. Dopo di che il terzo nesso consiste nel dimostrare che l'amministrazione ha sostenuto una certa spesa durante quel periodo di malattia durante il quale l'amministrazione ha dovuto pagare prestazioni per le quali il lavoratore non aveva la disponibilità.

L'obiezione che viene sollevata e che forma oggetto della relazione Ferrero riguarda una dinamica completamente diversa, sono obiezioni che potrebbero essere mosse ai liberi professionisti che lamentano di aver avuto un certo periodo di inabilità temporanea, che chiedono un risarcimento e (? ? ) la durata del periodo e non ...

Ma qui abbiamo dipendenti che non propongono domande di invalidità temporanea e soprattutto abbiamo dipendenti particolari la cui idoneità fisica alle mansioni deve essere valutata nell'ambito di una procedura ad hoc e di cui il dottor Ferrero non sa assolutamente nulla, che è nello specifico finalizzata alla verifica dell'idoneità fisica a compiti di ordine pubblico, e quindi particolari. Rispetto a ciò, l'eccezione che si fa è ovviamente incongrua, perché non tiene conto del fatto che il certificato del PS (Pronto Soccorso, ndr), e anche l'impugnazione del PM basata sul certificato di PS per quanto riguarda la contestazione delle lesioni, esse rispettano un criterio di medicina legale generale, e anche in questo ambito opera il dottor Ferrero, ma diverse procedure sono adottate all'interno degli uffici sanitari di polizia, carabinieri e GdF. Il dottor Ferrero allude a una pratica diffusa di prolungamento indebito e abusivo dei periodi di malattia grazie alle certificazioni ottenute da medici compiacenti che si prestano a questo gioco, ma è una pratica impensabile nell'ambito del personale di polizia, anzitutto perché non non è medico compiacente, perché il medico di polizia o il medico carabinieri non hanno interesse a prolungare il termine, l'ufficio sanitario ha interesse a recuperare il dipendente al servizio nel più breve tempo possibile, ma in condizioni ottimali di efficienza, quindi applica criteri rispetto alla quale solo lui può dire l' ultima parola e non c'è unione possibile, ma nemmeno da parte del commissario, o del ministro..se il medico dell'ufficio sanitario dice che non può riprendere il servizio, lo fa non riprendere il servizio, punto.

A parte casi particolari, che sono stati anche in questo processo, di brevi periodi di malattia, ma lì tutto avviene sotto la responsabilità del manager, è il manager che è responsabile. Detto ciò, che vale generalmente come approccio alla materia da parte del perito di parte, si deve anche considerare che la certificazione su cui si è basato, cioè quella rilasciata dal pronto soccorso che è valida in un altro campo rispetto a quanto preso in considerazione in questi casi, ma anche dal punto di vista medico-legale ha dei difetti... Quello che c'è scritto sui certificati PS sì, lo possiamo valutare, è un dato di fatto, dimostra che quel dipendente rimasto ferito in quel giorno, cifra non da poco dal punto di vista del test, ma al pronto soccorso c'erano decine e decine di poliziotti, carabinieri, GdF, potrebbero aver valutato attentamente i casi più gravi, gli altri li ha mandati a casa. Ci sono tracce di questo nelle testimonianze. Il teste Demaro... no, il teste Ottaviani... è stato sentito il 4 febbraio 2014, racconta di quando è andato al PS "Sono andato al PS mi hanno detto che dovevo fare una radiografia, ma visto che c'erano molte persone da visitare, le persone hanno anche peggiorato il medico mi ha detto che quando torni a Roma fai una radiografia, quando sono tornato a Roma l'ho fatto e hanno trovato una costola rotta”. Ma ce ne sono tanti… .. non si può ritenere che tali valutazioni siano... rappresentino la congruità e proporzione del pregiudizio e quindi siano opponibili all'amministrazione in carica... per tutti i motivi che ho citato.

E poi ci sono le problematiche particolari, sullo sfondo ovviamente, se andiamo a vedere i singoli casi qualche dubbio può sorgere, il PM Pedrotta ha già parlato della dinamica degli infortuni per distrazione, quindi non mi ripeto. Sulle lesioni da caduta, il Pubblico Ministero non ha approfondito la questione ma è anche possibile comprendere perché, in fondo, anche se manca una delle lesioni, se il nesso di causalità tra l'attività degli imputati e la lesione non è riconosciuto in uno o due casi. conta perché il quadro dell'accusa regge ancora perché ci sono tutte le altre lesioni. Dal mio punto di vista questo è un problema interessante che ho cercato di approfondire nel mio piccolo e ho fatto alcune valutazioni che poi sono state tracciate nelle conclusioni. Nel senso che in alcuni casi sono convinto che la vendetta sia da rinunciare, perché se un dipendente mi dice che non è stato colpito ma ha messo il piede nel torto, o in un buco, c'è sicuramente un contesto di difficoltà operativa che è stata creata da altri, quindi dal punto di vista della causalità se pensiamo ex causa causata, potrebbe essere inclusa anche questa lesione, ma ho preferito soffermarmi sul criterio della causalità adeguata. Quindi se l'impiegato durante la deposizione ha detto "ho preso su un sasso che mi ha fatto perdere l'equilibrio e mi sono slogato in caduta" allora ho mantenuto la vendetta, ma se un dipendente mi dice che ha messo un piede nel torto e sì si provoca una distorsione, senza relazione di collegamento tra l'evento dannoso e l'evento dannoso, in questi casi ho rinunciato. Ce ne sono diversi, ad esempio, il 27 giugno che hanno scalato una cresta resa difficile dall'idrante, quindi il fango... molti sono finiti in una buca, non so se nella stessa buca o se è più di una buco o insidie. terreno era disseminato. Nel dubbio ho seguito il criterio che ritengo corretto. Poi ci sono anche i casi liberi, persone che hanno affermato di essere state colpite da corpi contundenti e poi separatamente, non in relazione a questo fatto, di aver subito distorsioni o lesioni accidentali. Questo caso diventa irrisolvibile in assenza di documentazione sanitaria, qui sarebbe importante avere documentazione sanitaria completa, per capire quale sia la causa efficiente, in questi casi ho ridotto la domanda in linea di massima del 50%, poi ci sono anche casi di lesioni multiple, forse una che ho ridotto a 1/3, e in tutti questi casi chiedo al tribunale una presunta valutazione del danno. si riserva il diritto di agire separatamente. Un caso particolare è anche quello dell'inalazione di gas lacrimogeni, alcuni dipendenti hanno detto di aver segnalato questo tipo di problema e si sono ammalati giorni, anche in questo caso ho deciso di escluderlo, il gas è stato utilizzato dalla polizia, è vero che c'erano dei motivi , ma per sgombrare il campo ho preferito limitare la ritorsione a quelle su cui ho una solida convinzione del nesso di causalità. Ci sono posizioni particolari sia sul fronte dell'imputato che su quello delle parti offese. Sul fronte imputato in particolare, forse il problema riguarda una, Avossa Gabriela sulla quale ci sono dubbi sul riconoscimento, ha insistito il pm quindi ho tenuto la domanda anche nei confronti di questo imputato per l'imputazione del 27 giugno in zona traforo, autostrada. Il riconoscimento ha posto un dubbio in base all'angolo della palpebra dell'occhio sinistro, si sostiene che quell'immagine è sostanzialmente come un'impronta digitale, cioè non è in grado di identificare un soggetto ma di escludere che il soggetto possa essere quello preso in considerazione. È un criterio di esclusione sul quale ci sono dubbi, anche perché vorrei osservare che viene presa in considerazione una parte del corpo che è soggetta a modifiche nel tempo e secondo le circostanze. In particolare, i gas lacrimogeni agiscono irritando le mucose del naso e degli occhi, e possono essere responsabili del gonfiore della palpebra che si può osservare nel soggetto fotografato in galleria. La fotografia invece scattata nello studio del perito mostra una palpebra normale, oltre a tutto quanto già detto credo ci sia anche questo elemento da considerare. Passando alle parti offese, visto che il dettaglio si trova proprio nelle conclusioni, segnalo che ci sono situazioni particolari. Una quella del dottor Fusco, direttore della Digos, che ha denunciato un periodo di malattia, c'è una sostanziale rappresaglia, ma ha dichiarato, quando è venuto a testimoniare, di essere tornato al lavoro e poi ha legato le ferie al periodo di malattia ( in prossimità delle ferie estive) e poi rientrati, questo crea problemi in termini di risarcimento. E anche se avessimo le cartelle cliniche proprio qui, è una valutazione che non puoi capire, è la situazione di un manager, non di una persona impegnata nell'ordine pubblico, ma è tornato in servizio in ufficio, immagino che non sia tornato a tempo pieno, immagino che ad un certo punto sia uscito per fare fisioterapia, però aveva un braccio ingessato, dal mio punto di vista il servizio all'amministrazione non è stato reso del tutto, quindi chiedo una liquidazione del 50% del danno. Scarpello Alessandro che ha avuto un infortunio nell'area del museo archeologico il 3 luglio ha rifiutato i giorni di malattia, si è arreso e l'amministrazione ha verificato che non era pagato, anche qui è un dirigente, poi ci sono i testi che sono stati non sentito. C'è un gruppo a cui ha rinunciato il PM, Morelli, Galizia, Faso, Petrona, di cui non abbiamo le deposizioni, per aggiungere Arissio, che non ho recuperato in istruttoria, dirigente Digos Torino, non ho trovato nulla nel verbale, e poi Petierre Massimo, Digos Torino, che è venuto a testimoniare ma si è saputo solo delle ricognizioni di alcuni imputati, poi ci siamo dimenticati, mi sono dimenticato di interrogarlo anche sul danno che ha subito, anche lui ha avuto un periodo di malattia. Su queste posizioni che ho detto tengo la domanda con questa riserva, se il tribunale ritiene che non ci siano prove... C'è poi la posizione di Fazio Maurizio, quasi un fatto di cronaca, agente della Questura mobile di Padova , quando è venuto a testimoniare ha detto che nell'area archeologica ha preso in mano un sasso, poi si è trasferito alla Centrale e lì ha preso un sasso sul piede e questa sarebbe una situazione irrisolvibile, l'accusa lo pone al centro e li ho lasciati, invece sono 5 giorni di assenza, quindi una cosa molto limitata dal punto di vista economico.

Infine, il caso più particolare, uno dei nodi di questo processo, il vice brigadiere De Matteo.

Per il ministero è il risarcimento più importante, sono più di 400 giorni di malattia, un risarcimento che si estende non solo alla retribuzione corrisposta in quel periodo ma anche a 2.400 euro di indennità corrisposta a lui complessivamente come anticipo di risarcimento, accertamento a cui ha diritto per le lesioni subite, quindi comunque un sostanziale risarcimento per l'amministrazione oltre che per l'interessato. Ebbene, una delle difficoltà in questo caso è che se mi identifico con il difensore degli imputati in questa lesione, che ha operato nell'area archeologica il 3 luglio, gruppo Anicò e... Baldini, Calabrò, ecc. se leggo quell'atto di accusa non trovo alcuna corrispondenza tra i fatti contestati, cioè il lancio di pietre e così via in direzione dei reparti, e questo danno. E questa storia. Perché lo dice lo stesso De Matteo la prima cosa che gli chiede il pm "Ma sei stato colpito in quel contesto"? No, non sono stato colpito, sono stato rapito. Poi il difensore dell'Anicò etc potrebbe dire "ma perché i nostri clienti dovrebbero rispondere di questo addebito?" Dal punto di vista economico saranno responsabili di tutti gli altri infortuni…. (...) ma su questo non c'è nessun nesso funzionale , il tribunale potrebbe dire che qui non c'è reato di lesioni cosi' come è stato contestato non si è verificato, quindi devo pormi un po' il problema di come agire in relazione a questa vendetta. l'istruttoria, quando ho cercato di approfondire il caso mi sono trovata di fronte all'opposizione incrociata, sia del pm che dei difensori che unanimemente si sono opposti all'ammissione di quesiti che volevano indagare ogni volta la dinamica del danno subito da De Matteo e questo è strano, perché qui c'è la logica del concorso, la dinamica del concorso... come viene proposto dall'accusa, nel sistema dell'accusa, si basa sul concorso, sul 110 o su 116, ma non c'è bisogno di preoccuparsi 216, si presume che abbiano tutti posto in essere condotte finalizzate a arrecare danno alle forze dell'ordine e non vi sono prove che Anicò abbia cagionato un danno e tizio un altro, assolutamente, agiscono in concorrenza, quindi ognuno di loro è responsabile del danno commesso per altri l'importante è essere presenti sulla scena del delitto, il resto segue. Sono cose che non ci sarebbe nemmeno bisogno di illustrare... Se, ad esempio, in quel contesto fosse sfociato un omicidio, se qualcuno avesse perso la vita, ipotesi non tanto strana visti i mezzi e gli strumenti utilizzati, ma è ovvio che tutti avrebbero risposto in solido e in concomitanza tra loro dell'omicidio e quindi allo stesso modo il reato commesso in concorso, sia pure da altri e non voluto, doveva necessariamente essere riferito a chi era presente in quel contesto. C'è una marea di giurisprudenza su queste cose. Segnaliamo due sentenze del 2013 sezione VI penale 25446 del 2 maggio 2013... "non costituisce la cd concorrenza anomala ma rientra nella comune disciplina della collaborazione delle persone nell'ipotesi in cui ulteriori reati sono commessi di quelli (?) anche se ad esso collegati «Si trattava di un accordo per commettere un furto, seguito poi da ulteriori delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danni commessi durante la fuga a seguito dell'intervento dell'ufficiale di polizia giudiziaria [ ndr: la responsabilità di soggetti diversi dagli esecutori materiali sarà riconoscibile solo se questi ultimi hanno potuto rappresentare gli ulteriori reati - fonte qui, nota 70]. E ancora, forse più aderente al nostro caso, sez. II n 3167 del 28/10/2013, in materia di concorso di persone in un reato, la responsabilità del cointestatario ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando un diverso, più grave reato è presente come “evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non connesse in alcun modo all'atto criminale su cui si innesta, ovvero quando si verifica un mero rapporto occasionale, atto ad escludere la nesso di causalità" La fattispecie riguardava una rapina in banca, nella quale l'imputato rimaneva al di fuori dell'istituto di credito, è stato riconosciuto colpevole mediante concorso ai sensi dell'art. 110 e non 116, anche per i reati di sequestro di persona e porto d'arma commessi dai complici per l'esecuzione di questo evento, quindi siamo perfettamente nel paradigma di questa vicenda. Quando ho cercato di approfondirlo nel corso delle testimonianze, ho registrato una serie di opposizioni. In particolare quando.. in occasione dell'interrogatorio del teste dott. Petronzi, avevo cercato di approfondire l'argomento. Perché dal mio punto di vista tutti coloro che sono in polemica su quel reato, sono 10, 12 persone, quante sono, devono rispondere di 110, 116, a mio avviso di 110 per il reato di sequestro di persona commesso in quel contesto e nessuno può tirarsi indietro ora. Allora sì, era possibile, quando si verifica un evento del genere, chi era andato solo a tirare sassi e vede che viene rapito un sottufficiale dei carabinieri e vede che alcuni stanno già compiendo il supplizio, perché è quello che poi è successo, beh allora anche un bambino capisce che le cose cambiano, e se c'è una dissociazione deve essere immediata, sfacciata, bisogna uscire dal bosco e dire basta, io non gioco più, perché adesso le cose cambiano aspetto, ma notevolmente…. E poi c'è chi è stato immortalato sulla scena del sequestro, ce ne sono due.. che sono Milani e Filippi che sono sul luogo della liberazione dell'ostaggio e Filippi fa addirittura una clamorosa denuncia del sequestro, abbiamo una scena che viene ripresa dalle telecamere, viene pronunciata una frase che non può che essere una rivendicazione "il prossimo non torna". Come puoi dire una cosa del genere se.. per fare questa infausta previsione sull'esito di un eventuale secondo rapimento se non hai partecipato al primo? Non parla a suo nome, parla a nome di un gruppo, è una cosa molto evidente, quindi rispetto a quelle due persone c'è un'identificazione già compiuta nei fatti. Ma ci sarebbe anche per tutti gli altri. E poi c'è la posizione del Parisio. La posizione di Parisio, Parisio è in una posizione particolare già di suo, perché è l'unico degli imputati del 3 luglio a non aver tirato nemmeno un sasso, o comunque non ci sono prove. Questonondimento, dimostrando di essere responsabile anche di reati commessi da altri, è accusato di lesioni, per Parisio il PM ha turbato l'istituto della concorrenza morale, siamo sempre nella logica del 110. E se andiamo a vedere che cosa De Maro testimonia il 2/12/2013, viene interrogato su tutta un'altra storia, ma riconosce Parisio, ad un certo punto dice "lo vediamo più o meno al centro della foto in seconda fila, con il verde maglietta.. ha sempre la mascherina, gli occhiali appoggiati sulla fronte "gli chiede il pm "in che contesto si svolgevano i lanci?" perché è interessante sapere se Parisio ha partecipato ai lanci, e il teste risponde "guarda , quello è stato un momento di tregua, perché si stava trattando per la liberazione del carabiniere che era stato preso dai manifestanti e poi c'è stato un momento di stallo”. Certo è una deposizione sconvolgente, perché... È un funzionario della PS, che risponde al PM davanti al tribunale riunito in composizione collegiale, cioè la reazione è pari a zero... sembra che tutti in fondo stanza della nostra mente ad un certo punto diciamo "ah sì, c'è stato il rapimento, non c'entra niente, andiamo avanti" ma non è così'. L'imputato Parisio è inchiodato sul luogo del sequestro, come Milani e Filippi. Che poi tra l'altro e il PM lo ha ricordato nell'atto d'accusa, quando è stato ascoltato nell'interrogatorio ha anche ammesso di essere presente, ha detto di aver assistito al sequestro del vice brigadiere e assistere in questi contesti equivale a partecipare. Perché dico questo? Perché quando ho cercato di approfondire la questione con il dottor Petronzi ho cercato di approfondire anche perché mi interessava sapere chi c'era nella foresta per contestualizzare questo grave episodio, no? Perché provare i burattini è una cosa buona, ma a volte anche chi tira i fili non è male se si è presentato davanti ai giudici per rispondere del proprio operato. E con questo in mente, ho chiesto al dottor Petronzi chiedendo se ricordava persone che avevano avuto ruoli organizzativi e progettuali in questa storia, mi fa dei nomi, mi parla del sig. Abbà, di Dana Lauriola, Buonadonna, Perino forse, poi la domanda successiva che ho fatto "ma erano queste persone nello scenario del 3 luglio?" il teste risponde "sì sì", più volte affermativamente, quindi erano presenti. Diverse persone ecc... Dopo di che l'opposizione prima dei difensori e poi del PM Dott. Rinaudo che finalmente sblocca questo inutile dibattito dicendo "mi oppongo perché sono atti coperti dal segreto, ci sono procedimenti penali ancora pendenti", si era luglio 2013. La Dott.ssa Pedrotta, nel corso dell'accusa, ha infatti affermato che i procedimenti pendenti non ci sono più, se non si è frainteso perché si trattava solo di un breve accenno, ha detto che tale procedimento è in fase di stallo perché gli autori del reato, non hanno stato identificato, questo sarebbe il motivo. Ma come è possibile? Se c'è un rapimento di cui gli autori non sono sconosciuti è questo, telecamere accese, abbiamo le telecamere, la scena della liberazione, della denuncia, un gruppo di persone più che coinvolte, direi molto coinvolte, e nella retroscena altri che non sono emersi ma che sono sicuramente negli atti istruttori perché nel verbale di servizio del dott. Petronzi, quei nomi ci sono... Dott. Petronzi nell'immediatezza del fatto, quando il vicebrigadiere viene rapito, non fa la cosa più logica, cioè mandare le squadre nel bosco a riprenderlo, che è quello che avrebbe potuto volere De Matteo e che infatti nella sua deposizione dice.. di aver avuto l'impressione di essere stato abbandonato. Si è trovato in quella situazione perchè ha visto un collega cadere colpito da un sasso, ha visto subito la concentrazione dei colpi che si sono concentrati su quel punto perchè c'era un uomo a terra, poi lo ha fatto scudo con il corpo e con lo scudo in dotazione , così l'hanno presa, e poi è stata lasciata a se stessa per la ragion di stato, perché la ragion di stato voleva che non ci fosse contatto tra polizia e manifestanti e le accuse erano limitate al minimo indispensabile. E ha fatto delle trattative, ma se ha fatto delle trattative non si è occupato di fantasmi, ma di persone fisiche. L'operatore telefonico da cui mondo è il mondo è responsabile del reato di sequestro di persona esattamente come il rapitore, esattamente come la base, e le trattative sono importanti anche per configurare il titolo di reato di cui stiamo parlando perché se per caso fosse stato promesso qualcosa in restituzione della liberazione dell'ostaggio, ad esempio impunità, di cui ho il legittimo sospetto visto come poi sono andate le cose, allora il reato cambia, e prevede trenta anni di reclusione, reato contro la personalità dello Stato. Perché lo sto facendo così a lungo? Perché sono 40mila euro di contribuenti italiani, "chi se ne frega", se volete, il vero problema dal mio punto di vista è la posizione del vicebrigadiere De Matteo, qualcosa che dovrà dirgli il tribunale, non è possibile per dirgli "le tue ferite non ci sono, non ci sono ferite". C'è una controversia contro la quale non possiamo pronunciare una sentenza. Oppure, se ce ne sono, perché nell'incongrua deposizione di De Matteo... le sue ferite erano parametrizzate a 10 giorni di assenza, questo dice il dottor Ferrero, esperto dei difensori, con cattivo gusto, perché se legge la deposizione di De Matteo non è necessario. essere raffinati giuristi per capire che c'è un danno psichico notevole, c'è una perdita di capacità produttiva, non ci sono le condizioni per riprendere il servizio, ma per lui si tratta di 10 giorni di malattia, quindi 500 euro per il Ministero della Difesa, oppure nei dintorni, e per lui una bolla di sapone e questo non mi sembra accettabile. Come si combina questa immagine? Come fanno i buoi a tornare davanti al carro? A mio avviso c'è un solo modo, anzitutto di prendere atto del fatto diverso da quello contestato e poi di applicare la 518, il secondo comma della 521, e questa è una richiesta che formulo in via preliminare. Quindi un delitto che ha colpevoli evidenti e altri occulti ma sicuramente rintracciabili va perseguito. Torno indietro perché c'è un passaggio importante, rispetto al fatto che gli autori non possono essere sconosciuti, il problema della pistola. Il carabiniere De Matteo è tornato con le proprie gambe, sostenuto dai colleghi, ce l'ha fatta, la pistola o l'ha tirata o qualcuno l'ha riportata indietro e questo non è sfuggito all'avvocato Grenci che a sua volta interrogato dal dott. Petronzi nella stessa udienza di luglio ha voluto approfondire questo tema e ha preso l'opposizione del dott. Padalino che dice "stiamo parlando di una vicenda ancora in fase di accertamento" e spiega che il dott. Petronzi nell'ultima udienza ha affermato che i manifestanti aveva trattenuto l'arma, non ha detto nulla sul recupero”. Vorrei semplicemente sapere se i co-capi sono riusciti a recuperare anche l'arma, perché si tratta di un'arma entrata in possesso dei manifestanti e che secondo Il dottor Petronzi non ha detto nulla su questa circostanza, Padalino ha ribadito la sua posizione, accolta dal Tribunale, e afferma che poiché esiste una procedura sul recupero dell'arma, visto che l'arma non è ricomparsa come Biancaneve dal bosco ma dovevamo arrivare a trattative, punti, puntini, dopodiché il discorso si interrompe... Quindi, questo conferma assolutamente tutto quello che ho già detto, c'è un processo che è tutto da istruire e mettere in scena su questo fatto di inedito e impreparato gravità ceduta, ma non rinuncio alla vendetta. Conservo la richiesta di condanna anche per quanto pagato a vario titolo dal Ministero della Difesa per questo incarico, perché le ferite ci sono, le ferite non ci sono se le colleghiamo ad una pietra, ma se le colleghiamo al sequestro di cui sono tutti condivisi, allora il tribunale ha la possibilità di pronunciare la sentenza per le lesioni perché impugnate. Poi nel futuro processo che si terrà per sequestro di persona, si farà una ricomposizione della sentenza tenendo conto dei già condannati per lesioni, credo che questo sia l'unico modo per bilanciare una domanda alla quale bisogna dare una risposta secondo giustizia. E con questo credo di aver concluso la posizione sul danno patrimoniale.

Il danno morale ha una sua ontologia, l'ho già spiegato, che è totalmente diversa. Spetta all'amministrazione in quanto tale, e non in quanto datore di lavoro di dipendenti, che il danno non patrimoniale o non patrimoniale dell'ente pubblico sia riconosciuto in giurisprudenza in termini abbastanza precisi, si è consolidato un orientamento. Mi riferisco solo a due sentenze, Sezione penale IV 24619 del 27 maggio 2014 in materia di reati ambientali, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non solo al Ministero dell'ambiente, ma anche agli enti territoriali locali per danni vari. da quelli patrimoniali, qui vi erano il comune e la regione parte civile per danni all'immagine.

[ndr, cito dalla sentenza: “Infatti, il danno non patrimoniale può essere imputato anche alle persone giuridiche, compresi gli enti territoriali esponenziali, sub specie di pregiudizi derivanti dalla violazione dei diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità. In in particolare, una diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente in cui si esprime la sua immagine, sia in termini di impatto negativo e tale diminuzione implica nelle azioni delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e , quindi, nell'operato dell'ente, sia in termini di diminuzione del corrispettivo da parte degli associati in genere o di settori o categorie di essi con cui la persona giuridica o l'ente abitualmente interagisce (caso specifico relativo al danno di immagine cagionato alla Regione mediante lo smaltimento illecito, all'interno di un'area regionale protetta, di quasi 2500 tonnellate di rifiuti costituiti da terreni e rocce da scavo).]

Poi in materia di delitti contro la persona, sez. III penale 29905 del 9/6/2011: in materia di reati sessuali, il Comune nel cui territorio è stato commesso il reato può costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento per il danno morale e materiale derivato dall'offesa diretta ed immediata dell'oggetto sociale (in questo caso è stata riconosciuta al Comune di Milano la titolarità del relativo statuto sia quale finanziatore che come prestatore diretto di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale e come statutario e concretamente impegnato contro la violenza sulle donne.

Ritengo che il fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non possa essere messo in discussione. Il problema deriva dall'approccio processuale perché le difese non si sono limitate a difendere i clienti sui reati contestati ma hanno introdotto una serie di questioni riguardanti la legittimità dell'intervento delle forze dell'ordine, legittimità sia in termini generali, come diritto dell' ' accesso all'area, sia sotto il profilo particolare che sulle modalità operative. Sono stato a lungo incerto se affrontare o meno questo argomento. Il pm giustamente l'ha saltata praticamente alla pari perché ha detto che la domanda principale che si è posta, di aver innescato i fatti, per così dire dall'asilo "l'hanno iniziata", è palesemente infondata, perché ci sono i video, le ammissioni di l'imputato che ammette che gli episodi di violenza hanno preceduto l'uso di gas lacrimogeni e poi hanno innescato la reazione della polizia, perché c'è una probabilità di fondo rispetto a questa prospettiva, perché la polizia agisce sulla base di una consegna ben precisa, e tutto vuole fare tranne innescare incidenti. Sia il 27 giugno che soprattutto il 3 luglio l'ordine era di evitare scontri, evitare contatti e non raccogliere provocazioni. Tralasciato questo aspetto, tutto il resto è irrilevante dal punto di vista della commistione dei reati, perché la polizia avrebbe potuto fare le cose peggiori, le peggiori atrocità, sul luogo di quegli eventi, ma i reati erano già stati commessi . Sono un avvocato dello Stato e al di là del fatto che difendo questi enti, non sono obbligato a difenderli a tutti i costi, credo di aver mantenuto una libertà di giudizio e un senso critico anche in un processo difficile, devo chiedere me stesso il problema perché sono accuse gravi e se non dicessi nulla potrei essere considerato omissivo. Ho come colleghi contraddittori che hanno mostrato una forte animosità, una scarsa capacità di distacco dagli eventi, non è una critica a questi temi. Il cosiddetto team legale era presente sulla scena del 27 giugno [ndr ha detto il 27 maggio ma credo intendesse il 27 giugno] e il 3 luglio, questo processo che ha vissuto a lungo nelle immagini filmate, ci ha anche restituito l'immagine dei ritratti degli avvocati difensori sui luoghi in cui vengono commessi i crimini. Per carità, queste sono situazioni difficili da governare, non biasimo il fatto di aver lavorato in quel contesto, inoltre, per motivi onorevoli, di pacificazione, tutto può esserci. Dico solo che poi arriva il momento in cui bisogna scegliere tra la maglia della squadra legale e la toga perché indossarle entrambe è difficile, c'è un vulnus sulla credibilità del difensore...

[ndr su questa parte segnalo una risposta del LEGAL TEAM ITALIA pubblicata qualche giorno dopo]

Avv. Pellegrin: Obietterei perché questo argomento non ha nulla a che vedere con la discussione processuale, dopodiché è anche diffamatorio perché non so a quali difensori si riferisce, non so a quali norme etiche si riferisce, chiedo che sia invitato la parte che discute il processo, tra l'altro abbiamo già sentito una discussione legale che non c'entrava nulla, la invito a restare sui fatti, quello che ci dice sempre Bertolino (SAP): ma basta, ma stai zitto... eri tu...

Avvocato di Stato: ho concluso… .è solo per chiarire la mia posizione

Presidente (all'avvocato): chiedi di parlare perché così non puoi interrompere...

Avv. Pellegrin: per carità, signor Presidente, allora chiedo… Presidente: La inviterei a trattare solo questioni di natura….

Avvocato: Chiedo scusa agli avvocati se ho detto una cosa che può essere fraintesa, la farei una questione procedurale non di etica professionale. Perché dal mio punto di vista, il coinvolgimento di alcuni avvocati, posso fare i nomi ma lo ritengo inutile, ha ripercussioni anche dal punto di vista procedurale per l'approccio processuale che viene poi dato, perché poi…. questa idea di difendersi contrattaccando va valutata anche nei suoi effetti pratici. I difensori patroni degli imputati sono tutti bravissimi, bravissimi, non voglio fare domande di questo genere, poi vorrei dire che come avvocato di stato non ho né coinvolgimento emotivo né ideologico, sarebbe in contrasto con l'aplomb istituzionale della difesa dello stato. Ma da avvocato mi sembra che abbia poco senso se leggo le accuse, che comprendono reati come lesioni, resistenza, danneggiamento, non ci sono reati contro la personalità dello Stato, non c'è reato di sequestro di persona che pesi come un macigno, sulle posizioni di alcuni dico ma secondo me questa sarebbe una posizione da definire in udienza preliminare, quanto prima…. È un argomento che abbandono subito... Era solo per inquadrare la questione perché sostengono che la posizione degli occupanti dell'area il 27 giugno era legittima e la pretesa di recuperarla il 3 luglio era legittima e, in dall'altro, sostengono che la fdo ha operato dalla parte dell'illegittimità. Quindi per definire i due contesti a partire dal contesto della legittimità dell'occupazione, l'insediamento sull'area era in contrasto con l'ordine del prefetto che lo considerava contrario alle regole del PO. A tale accertamento si contrapponeva il fatto che i soggetti erano autorizzati ad occupare quell'area, e trovarono, di voler identificare la chiave di questa intricata matassa con la concessione di suolo demaniale rilasciata dal comune di Chiomonte al sig. Fissore. Io sinceramente... questa è una cosa che va al di là di ogni logica... mi meraviglio che tali giuristi abbiano speso tanta caparbietà su questo argomento, è un argomento che sinceramente non mi sembra serio, come dire che una concessione di il suolo pubblico legittima un'occupazione dell'area con connotazioni di extraterritorialità…. a parte il fatto che non vi è coincidenza tra l'area effettivamente occupata e l'area occupata dalla concessione che è ovviamente inferiore. Su questa materia esistono reati gravissimi in relazione ai quali era stata richiesta la costituzione della parte civile della presidenza del consiglio. La Corte ha escluso la costituzione di parte civile perché ha detto che non esistono delitti contro la personalità dello Stato… e so con l'ordinanza…. e, detto tra noi, ho anche sostenuto questa tesi con il nostro cliente, avvisandolo del fatto che l'azione civile da loro richiesta presentava dei problemi perché i reati controversi sono quelli che ho detto.

Ma poiché il diritto penale si applica su tutto il territorio nazionale, beh, bisogna anche considerare che altri pubblici ministeri di altre parti d'Italia sono stati meno caritatevoli su episodi che sembrano di minore rilevanza. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che nulla ha a che vedere con questo processo ma è di interessante lettura, VI sez. 26151 del 2011 per un fatto del 1997, quando alcuni personaggi avevano occupato il campanile della basilica di San Marco a Venezia, con esposizione della bandiera della repubblica veneta. Seguì un processo che aveva registrato condanne di primo grado per reati molto pesanti: costituzione di banda armata, associazione eversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e attentato all'unità dello Stato. Poi in cassazione erano stati esclusi i titoli di reato e le condanne più gravi, c'era l'assoluzione, ma è interessante la motivazione con cui la Cassazione ha pronunciato l'assoluzione, «poiché l'organizzazione, che perseguiva un programma eversivo ipotizzando atti di violenza, si riteneva strutturalmente inadatto al raggiungimento dello scopo per mancanza di strumenti”. Sono d'accordo e qui non chiedo 521, ma se voglio fare un discorso en passant gli atti di violenza ci sono e anche l'organizzazione. per recuperarlo. E qui passerei, brevemente, alla legittimità sul fronte della polizia, perché credo doverosamente di dover dare risposte ai miei interlocutori e al collegio. Per valutare il funzionamento delle forze dell'ordine, disponiamo di uno strumento molto semplice, le ordinanze della Questura di Torino che hanno regolamentato nel dettaglio le modalità dell'intervento. Le omissioni sono state contestate ma siamo in una situazione in cui le omissioni non ci disturbano affatto perché lo spirito dell'intervento è chiaro e chiaro, evitiamo il contatto con il fronte dei manifestanti e quando si parla di manifestanti si parla anche di quella frangia, che non è un manifestante, sono persone che invece aspirano ostinatamente a scontrarsi con le forze dell'ordine, facendone lo scopo principale della presenza in quel luogo in quei contesti. E questa voglia di evitare il contatto è così forte, di evitare un coinvolgimento di cui nessuno può prevedere gli esiti, che quando si perde un uomo, non si va a recuperarlo ma è, anche in quel momento l'allenatore ha la lucidità , la non comune freddezza di attenersi alle istruzioni ricevute dal prefetto. E in tutte le fasi dell'intervento questa consegna è sempre stata rispettata e se vogliamo fare un sollievo l'uso dello strumento lacrimogeno e anche il suo abuso deriva da lì, dal fatto che la fdo non può impegnarsi in un confronto diretto con i manifestanti ma devono tenerli a distanza e lo strumento è solo il gas lacrimogeno, c'è anche l'idrante, certo, ma l'idrante antincendio il commissario lo rimanda ai lacrimogeni, quindi lo ritiene più pericoloso, non credo non so perché, può essere che abbia dato luogo a lesioni precedenti, non lo so, però è chiaro che si dice che si usino gas lacrimogeni, poi come ultima risorsa gli idranti, i manganelli sono questi, la polizia ha nessun'altra attrezzatura, non ci sono proiettili di gomma, i manganelli preferiamo non usarli, e quello è comunque un passaggio che è comunque posto in una visuale subordinata. Quindi quello che ha fatto la polizia è chiaramente comprensibile, avevano un solo strumento a loro disposizione e che hanno usato, dopodiché un senso di frustrazione potrebbe sicuramente essere sopraggiunto quando si è capito che l'uso di quello strumento non era efficace, quindi sì ha continuato per usarlo...quindi probabilmente è stato usato a sproposito... Se vi dicessi che in quei contesti con il pandemonio verificatosi in quelle due situazioni di disordine del 27 giugno e del 3 luglio, tutto è stato impeccabile, tutto è andato come previsto , ogni candela è andata dove doveva andare, tutto il personale si è comportato in modo molto corretto, nessuno ha perso il controllo dei nervi, è ovvio che sarebbe ridicolo anche solo pensarci. Ma in linea di principio questo è l'approccio che le forze dell'ordine hanno adottato nei confronti dei problemi. Su questo scenario sorgono criticità. Uno è legato all'uso del gas lacrimogeno in quanto tale, si dice che sia dannoso e perfino letale per le sue caratteristiche, arma da guerra ripetuta più volte. Ora è vero che il gas CS è vietato dalle convenzioni internazionali sulle armi chimiche in scenari di guerra, come stabilito dalla Convenzione di Parigi delle Nazioni Unite del 1993, ma vale per tutti i tipi di gas, non c'è distinzione specifica, l'esperienza ha insegnato che tra paesi belligeranti queste distinzioni funzionano poco, anche perché poi la tossicità di un gas dipende dalla sua concentrazione, come sappiamo la differenza tra un farmaco e un veleno sta nel dosaggio e quindi la convenzione di guerra stabilisce saggiamente che non c'è si può sterminati con lo strumento a gas, né il Sari, né il gas CS. Poi c'è un caso di studio che riguardava specificamente i gas lacrimogeni usati nei teatri di guerra. L'esercito americano lo usava in Vietnam per scovare i Vietcong nei forti, un luogo chiuso, che era considerato una pratica di uccisione disumana, perché permetteva ai soldati di morire per asfissia all'interno del forte o di morire sparati all'uscita. quindi ha privato i soldati del diritto alla resa, motivo per cui è stato dichiarato illegale dalla corte internazionale, non perché ha una tossicità intrinseca.

Il modo in cui è stato utilizzato il 27 giugno e il 3 luglio pone diversi problemi. Le modalità di utilizzo con tiro diretto, sparato con il dispositivo di lancio, e poi le situazioni critiche del 27 giugno in piazza e del 3 luglio sul prato dello stabilimento. Poi c'è anche l'episodio sulla strada per Ramat. Ci sono quattro situazioni. I colpi diretti sono documentati, vi è ampia documentazione di colpi effettuati non in parabola con traiettoria lineare o addirittura inclinati verso il basso. Non ci sono prove che siano diretti a obiettivi umani. Ho visto i film, alcuni sono riprodotti al rallentatore, in forma ingrandita... Io questa dimostrazione di ripresa deliberata, poi deliberata vuole anche essere sistematica... non l'ho trovata in nessun film. In molti video ho trovato la spiegazione logica del perché uno scatto con quelle modalità sia stato realizzato in quel contesto. Al check point del 27 giugno, ad esempio, c'è stato un colpo diretto contro dei soggetti che hanno segato una pianta alla base per farla cadere al piano terra, con l'intenzione di provocare potenzialmente una strage, non mi sembra piaceva dare la colpa a quello scatto diretto anche se colpiva uno qualsiasi dei soggetti, era ovviamente una situazione necessaria. Poi il 27 giugno c'è la barricata di Stalingrado... il tiro è fatto da un lanciatore che è dentro il tunnel e che non può fare un tiro parabolico, se facesse un tiro parabolico andrebbe oltre, sarebbe molto difficile da operare in quel contesto, molto è che senti l'operatore dire qualcosa come "troppo lontano", il tuo lancio va in un punto dove è inutile, devi avvicinarti e c'è un tiro diretto che finisce dove dovrebbe finire, al piedi della barricata su cui sono barricate le persone, non so se il lanciatore è stato bravo o fortunato ma il risultato è quello. Le situazioni altamente critiche che si sono verificate il 27 giugno in piazza e il 3 luglio nel prato dello stabilimento: sì, sono stati coinvolti soggetti estranei agli scontri, abbiamo ascoltato le testimonianze di persone che hanno legittimamente espresso il loro disappunto per essersi trovati coinvolti in quella situazione, esposta agli effetti dei gas lacrimogeni ehm... che la responsabilità sia della polizia ho i miei dubbi, c'è stato un contesto di scontri, innescati da una parte... vorrei ricordarvi, questo è un argomento generale, che non si tratta di tafferugli scoppiati in una partita di calcio tra tifosi avversari per i quali è necessario verificare in qualche modo la dinamica, le forze dell'ordine operano e hanno operato su un piano completamente diverso, non può essere la prospettiva della rissa con cui si valuta il loro comportamento, è quello del loro servizio comandando su cosa devono fare in un dato contesto e sulle misure che prendono immediatamente, in base alle attrezzature che hanno a disposizione e quali h sono previste anche per legge, per i gas lacrimogeni con decreto ministeriale. Quindi l'indignazione, lo sconcerto e la rabbia di chi si è trovato esposto alle conseguenze delle colluttazioni non può essere rivolto alle forze dell'ordine, non mi sento di ammettere questa accusa, c'è una situazione di pericolo determinata da soggetti che avevano posto c'è una situazione di conflitto con le forze dell'ordine e questa è la situazione che determina il lancio di gas lacrimogeni, anche la possibilità che molte bombole siano purtroppo finite fuori strada... Il 27 giugno tanta era la confusione che i reparti avanzavano sul crinale in direzione del quadrato dalla parte opposta, le bacchette le lanciavano reciprocamente, l'una contro l'altra, questo per dire quale fosse l'efficacia e la precisione dello strumento. Poi c'è l'episodio della strada per Ramat, ecco, quello è un episodio grave, decine e decine di testimoni, persone in fuga dalla piazza, dai lacrimogeni in piazza, si dibattevano lungo il sentiero boscoso e accidentato e lungo il modo in cui sono stati presi di mira dai dipartimenti fdo con i lacrimogeni… e questo è qualcosa che deve essere valutato, proviamo a inquadrarlo nel contesto. È credibile, è plausibile, teniamo presente che quando arrivano in piazza i reparti la situazione dal punto di vista della fdo si normalizza, infatti i testimoni dicono che si passa alla fase di dialogo con chi era presente sulla piazza e su tutti gli episodi si sono disinnescati tutti gli scoppi di tensione in quel momento. C'è anche uno come il dottor Fusco che vorrebbe fare delle identificazioni, perché ci sono soggetti che nelle ultime due ore hanno perseguitato la polizia con violenti scontri, e lui è un poliziotto, vorrebbe fare delle identificazioni, ma il suo manager gli dice che oggi le identificazioni non si fanno, chi vuole partire se ne va… senza problemi, ponti dorati e strade aperte. In questo contesto, l'unico motivo per cui i reparti di polizia avrebbero dovuto prendere di mira persone in fuga, ostili, con il lancio di lacrimogeni è la perfidia, o la follia... non c'è alternativa, ma è una scena che non esiste. 'c'è traccia, oltre alle testimonianze, in quelle acquisite sulla piazza, che era il punto da cui dovevano partire i lanci perché lì erano arrivati ​​i reparti', quindi il teorema accusatorio si basa sul fatto che vi erano dipartimenti che hanno effettuato i lanci da lì ... Per quanto riguarda i lanci dell'elicottero, questa è una scena incredibile, le persone sono nascoste dai boschi, come fa un operatore di polizia a bombardare le persone dall'elicottero in questa situazione è una cosa completamente improbabile, è solo incredibile, nessun pilota si alza in volo con a bordo dispositivi lacrimogeni, né permette che vengano utilizzati... perché poi il secondo che si usa la cabina di pilotaggio si riempie di fumo, poi anche l'aereo si schianta... Che no, ci sono incongruenze nelle testimonianze e, ma ci sono domande che non tornano nemmeno nelle testimonianze che sono state raccolte in piazza, la più grande incongruenza è che i difensori nel controinterrogatorio del dr. Petronzi non si è posto questo problema. Se andiamo a vedere il controinterrogatorio del dottor Petronzi comincia l'avv. Ghia e lo ha intrattenuto a lungo sui danni alle tende, poi non c'entrava niente... e cosi' tutti gli altri, nessuno gli fa la domanda più logica e normale, visto che era lui il responsabile, e che doveva rispondere rispetto al reato così grave e gratuito che sarebbe stato commesso in quel contesto. Dal punto di vista del reato non cambia nulla ma cambia per il danno patrimoniale perché lo dico in tutta sincerità se fossi convinto che i reparti hanno polizia e carabinieri compiuto un'azione di questo tipo RITIREREBBE IL DANNO PATRIMONIALE, Concedo la buona fede a tutti, ma quando vedo che alla tribuna c'è il dottor Petronzi e l'unico che chiede qualcosa che ha a che fare vagamente con strani incidenti è Novaro che gli chiede se c'è stato un inseguimento da parte di alcuni reparti contro il manifestanti in questa situazione, quando i manifestanti si trovavano grosso modo nell'area del museo archeologico? C'è stato un inseguimento? La domanda è un po' ambigua, infatti il ​​Dott. Petronzi risponde incongruamente, riferisce che l'inseguimento è avvenuto nella fase precedente, quando la polizia stava ancora scalando la piazza, poi Novaro insiste chiedendo se ha visto "lanci non ortodossi" o "Comportamenti non ortodossi ", da membri dei dipartimenti di polizia schierati, ma che domanda è? Vogliamo chiedergli conto di ciò che ha fatto? La domanda sarebbe "ma perché hai ordinato ai reparti di sparare gas lacrimogeni contro le persone in fuga?" questo sarebbe. Invece non è fatto. Non sono convinto che questa accusa sia stata dimostrata.

Capitolo infiltrazioni mafiose, perché è successo anche questo. Dico ai miei colleghi della difesa: come stanno insieme la volontà di combattere la mafia e il lancio di pietre contro i carabinieri non vedo, non riesco a capire, lo Stato è la vittima, lo Stato e gli enti locali sono la vittima della mafia.

Poi c'è il video choc, che prevede varie situazioni particolari, ho già detto del lancio di gas lacrimogeni, non mi fermerò più, ci sono lanci di sassi documentati, mi sembra sia fatto dalla polizia, a cui non è un significato che può essere attribuito. essere un gesto che nasce dalla frustrazione... dato che anche qui non c'è un bersaglio di pietra può essere fine a se stesso... C'è la scena delle percosse alla persona fermata, credo Soru, nell'arresto e su questo ....c'è una risposta che credo debba essere data dall'amministrazione dell'interno, che qui rappresento. E non ho problemi a confrontarmi sull'argomento anche se è un argomento approssimativo, da giovane ero carabinieri nella scuola dell'allievo di Fossano una delle prime cose che mi hanno insegnato è che l'arrestato è sacro. Punto. Non ci sono giustificazioni, se e ma rispetto a questo principio che sono convinto faccia parte del bagaglio professionale delle nostre forze dell'ordine non oggi e nemmeno ieri. Quindi la scena che documenta l'uso di bastoni su una persona a terra è deplorevole e non mi interessa se il fatto costituisce reato o rivedere il tipo di bastone, nemmeno sugli effetti dannosi, perché la scena parla da sola per quello che è. . Il problema che mi pongo è la responsabilità dell'amministrazione commessa? la responsabilità e l'immagine dell'operatore, di quel reparto, è carabiniere, certo. Ma l'amministrazione rispetto a questo episodio si pone in una posizione di connivenza o peggio ancora di violenza sistematica come vuole apparire? Su questo ho una risposta negativa che arriva anche da un'inchiesta, la testimonianza di un poliziotto, testimone Sperati, ascoltato il 6 dicembre, che in qualche modo è stato coinvolto in questo episodio e riferisce di essere intervenuto nell'immediatezza del fatto, si è accorto che qualcosa non andava, si accorge che qualcuno aveva perso il controllo della situazione e istintivamente si precipita verso questa persona e si mette quasi petto contro petto, per isolarlo, in questo dando appoggio ad un carabiniere che lo aveva già strattonato, c'è cioè un intervento sia dei Carabinieri che della Polizia, che immediatamente circoscrivono l'episodio e questo per me è importante perché comunque non intacca la posizione dell'amministrazione, sulla sua facoltà di chiedere un risarcimento al non danno patrimoniale sugli episodi che risultano documentati e che sono collegati ai reati commessi ed è un danno che ha una sua rilevante rilevanza, sia perché, insomma, l'accesso ad un significativo danno patrimoniale soprattutto per il Ministero dell'Interno, la Polizia di Stato, sia perché colpisce i servizi, l'immagine delle forze dell'ordine e l'immagine ne è coinvolta sia come, perché come dicevo all'inizio è la stitichezza processuale che è stata poi impresso sul processo che ha inciso questa immagine perché dopo che le pietre sono state lanciate il fango è stato praticamente lanciato. E questo invece di indebolire il danno morale, il danno patrimoniale lo ha ingigantito, reso ancor più evidente.

Passerei alle conclusioni scritte che sto per depositare. Per tutte le amministrazioni preliminarmente ai sensi dell'articolo 521 comma II del codice di procedura penale, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, affinché possa procedere con le forme ordinarie, comma 1 518, per il delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 cp, con finalità di terrorismo ed eversione l'art. 289 bis commesso a Chiomonte in località La Maddalena nei pressi dell'area archeologica, in data 3 luglio 2011 in danno del Vice Brigadiere dei Carabinieri De Matteo Luigi, fatto non imputabile ai reati contestati in questo ufficio Dichiarare la responsabilità penale di l'imputato in relazione ai delitti ad esso ascritti... Condannarsi reciprocamente e solidalmente imputati (...) Danno patrimoniale relativo al secondo comma costituito dall'ammontare delle somme versate a titolo di contribuzione, periodi di assenza per invalidità : condannarsi congiuntamente: avossa, centanni, cecur, rossetto, ... la tabella sottostante indica i nomi delle parti offese, i giorni di assenza e l'importo delle denunce (...) per un importo complessivo di € 136.731,16 con rinuncia delle posizioni di Caiazzo e Mazza. Subordinato, lesione in separato giudizio se non provata (?) e passo al secondo punto, danno patrimoniale relativo al punto 8, centrale 27 giugno, Fissore Guido, impongono anche qui tre posizioni 5.719 (non stare bene ndr) euro, senza provvisorio. Danni materiali a capi 12,14,17 somme per cause personali varie ferite.. Anicò.. Soru... ecc., tre prospetti redatti con gli stessi criteri, tre prospetti, personale di polizia totale 228.996,79, totale arma carabinieri € 81.706,45 Di Fazio, Galletti, Rizzo, etc waiver, GdF prospetto 40.116.10 con alcune deroghe. Danni materiali, capo 18 dell'accusa, riparazione autoveicoli polizia di stato, Anicò, Baldini, Bifani, Calabrò in solido, riparazioni 9.522,92 con rinuncia richiesta danni autoveicoli... Gruppo danni materiali viadotto autostradale un solo automezzo, Arboscelli, Perottino, importo € 1.645,60, anche posto separato per danni all'attrezzatura. Capo causa proprietà 47, gruppo alla centrale, Bastioli, Conversano ecc., personale ferito.. Polizia € 33.065,33, carabinieri € 12.362,52. In ogni caso, il piano patrimoniale è illustrato ai commi 1,2,3 e 6, fermo restando che le amministrazioni agiranno separatamente per ulteriori importi a qualsiasi titolo con riferimento a malattia o infermità imputabile ai fatti di causa. Ottavo comma: tutti gli imputati devono essere condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali da corrispondere per un importo NON INFERIORE a € 500.000 del ministro dell'Interno, € 100.000 della difesa, € 50.000 dell'economia e delle finanze….. anche a causa dell'eco mediatica internazionale . Ultimo comma pagamento delle spese di giudizio come da allegato nota spese. Ancora una nota... Seguo i processi dall'inizio alla fine, non sono più in grado di garantire la mia presenza, il mio studio ha un totale di 6 avvocati, quindi vorrei scusarmi con il collegio e i difensori della altre parti civili, non potrò assistere ai loro interventi...

Avv. Fiore (SIULP): il mio compito è molto facile e ringrazio il pm per le argomentazioni… mi riferisco alle argomentazioni della Procura, le condivido e le faccio mie. Vorrei solo sottolineare un aspetto importante che è la posizione di Davide Caiazzo, a causa di una caduta, a differenza di quanto affermato dall'avvocato dello Stato, soprattutto in questo caso, deve esserci un legame tra la condotta dell'imputato e i film, anche se si tratta di una caduta nella buca stessa e delle lesioni provocate hanno un nesso con la condotta tenuta dall'imputato. Le prove, i video e le testimonianze hanno stabilito una responsabilità penale di tutti gli imputati. Solo per scrupolo difensivo, sono qui per evidenziare i danni subiti dagli agenti del PS e da me rappresentati, per i loro danni morali, fisici e psicologici perché oggetto di tali condotte illecite. Quanto alla sentenza, ritengo di condividere il parere della Suprema Corte che ha affermato in diverse pronunce che in caso di condanna generica al risarcimento del danno essa presuppone unicamente l'accertamento del fatto dannoso e la probabile sussistenza della causalità del nesso . Assisto la SIUP, anche lui è stato legittimato a comparire all'interno di questa procedura e ritengo che anche se non è in grado di dimostrare un effettivo danno concreto subito dallo stesso sindacato per l'immagine e la tutela dei lavoratori, almeno un danno generico in via provvisoria. Colacicco Angelo Costantino: dichiarare Avossa G., Bindi J., Cecur, Centanni, Imperato, Maniero, Rossetto tutti tra loro in concorrenza per i delitti loro imputati, condannare in solido al risarcimento del danno patrimoniale tot. € 10.000, provvisoriamente esecutiva. Se il danno non può essere quantificato, il difensore chiede ai sensi dell'articolo 539.540, condannato a una somma provvisoria di 5.000 euro. Li ho letti tutti ma il concetto è lo stesso.

Angelino: 27 giugno danno 6.000 euro e un provvisorio 4.000 euro. Davide Caiazzo: danni 6.000, provvisorio 4.000 Baduccio Giuseppe, rottura scapola, danni 20.000, provvisorio 10.000

Altri agenti per il 3 luglio: Ceccarelli Michele: provvisorio 4.000 euro e risarcimento 8.000 Mameli Dino 7.000 euro provvisorio 4000 Foglini Samuel 6000 euro, provvisorio 4000 Martellucci Massimiliano danno 5000 provvisorio 3000 Briozzo Davide danno 7000 provvisorio 4000 Conti Francesco danno 5000, provvisorio 3000

Sindacato: come vi ho già rappresentato, ritengo di non aver avuto strumenti per quantificare il danno da essi subito, tuttavia chiedo oltre al pagamento di un canone provvisorio di 50.000 euro quale danno richiesto sia per la violazione del diritto d'immagine sindacale e anche, soprattutto, quello per il danno a tutela di tutte le opere del PS che quel giorno furono utilizzate. In conclusione, vorrei porre attenzione, anche in questo processo, a tutti i danni subiti dagli agenti di PS che hanno subito atti illeciti e reati commessi da terzi. (memoria dei file)

BERTOLINO (SAP): Ci sono video poco chiari, molto chiari, ed è inutile che le difese portino la discussione su altri argomenti, ciò che resta sono gli attacchi compiuti nei confronti della fdo, chi era presente quel giorno però ha partecipato alla commissione di reati. Ha gareggiato, era ben consapevole di quello che stava succedendo, l'ha detto bene anche il pm, perché se vado a una manifestazione pacifica vado con bambini e cestino da picnic... mi dà fastidio sentire le persone che parlano dietro di me (riferisce all'imputato), rispetto dovuto anche agli attori e ai difensori degli attori. Ma è del rispetto delle istituzioni quello di cui parlo perché abbiamo un ruolo istituzionale e sono il primo a dire che in questa storia sono stato toccato personalmente, con la lettera e con Anonymous che è entrata nella mia mail e altri che mi hanno disseminato e dicevano "ha fatto bene". Abbiamo visto cosa è successo. Quando vedo queste persone travisate, con maschere antigas, elmetti, il carrello munito di corazza per il lancio di sassi, non posso pensare che questa sia una manifestazione pacifica o che serva ad arginare le provocazioni della fdo, che non c'è stata. . E anche se la procedura non era legittima, di certo il lancio di sassi non era l'argomento principale per andare a contestarli. Deposito le conclusioni per le parti civili da me assistite, non le leggo, allego le note spese, le richieste in sintesi sono con il danno caso per caso, la richiesta è solo a titolo provvisorio con un danno che verrà richiesto con separata sentenza.

Avv. Crozza (UGL): si unisce alla richiesta del pm, presenta le conclusioni scritte. Sicara Vittorio provvisorio 5000 euro Califfati Giovanni provvisorio 5000 euro Brindi Simone idem Berardinelli idem Ascione idem

Allego un'unica nota spese per tutte queste parti, in subordine per ciascuna parte chiedo un importo provvisorio quantificato dal tribunale e in estrema subordine una generica sentenza di risarcimento del danno. Deposito delle conclusioni per la Polizia UGL. Condividiamo quanto detto dalla Procura e chiediamo un risarcimento di 50.000 euro + 50.000 euro + 50.000 euro. E pubblicazione della sentenza a spese degli imputati in solido tra loro sui quotidiani Stampa e Repubblica.

: chiede responsabilità per Fissore Guido, condannando alla pena di giustizia come richiesto dalla procura, sul punto ricordo che l'ispettore Benelle è uno di quei due carabinieri che viene colpito dall'imputato Fissore dal cancello, con una stampella... abbiamo prodotto certificati medici del danno, ci sono fotografie, c'è la testimonianza resa nel processo dalla parte offesa. Risarcimento: danno materiale e non materiale € 15.000, provvisorio € 5000, sospensione condizionale al pagamento del provvisorio. Per i colleghi che sostituisco, l'Avv. Patricelli che difende le parti civili Gugliotti, Rotundo, Macaione, Loddo, Matteini, Schippa, Avallone, Bonadonna, si tratta di parti offese costituite per l'addebito n. 12, il collega chiede che siano condannati a condanne ritenute eque e una condanna per danni materiali e morali per ciascuna parte di € 15.000 in subordine una cauzione di € 5.000 per ciascuna parte civile costituita oltre al rimborso delle spese di lite. Per il collega Marinacci, che sostituisco, che difende le parti civili Lena, Pino, Magliocca, Garofalo, conclusioni identiche… 15.000 euro complessivi danni materiali e morali, 5.000 euro provvisori. deposito nota spese.

condanna degli imputati in solido e provvisoriamente € 4.000, riservo per tutti separatamente. per la parte offesa Zarbotti pari importo provvisoriamente, riservandomi altrove. Longhi alessandro idem. E per Sorrentino Salvatore chiedo un provvedimento provvisorio con la riserva di procedere in un separato ufficio civile di 6.000 euro. Quanto a Cesaro, sempre provvisoriamente a condizione di poter procedere 4.000 euro e per Parisi, a titolo provvisorio 4000 euro a condizione di poter procedere in via civile e per tutti provvisoriamente nella cifra che il collegio riterrà equa. Compilazione nota spese unica che è stata incrementata per le posizioni di prova e per il loro numero.

Faccio mie le conclusioni dei pubblici ministeri, e concludo chiedendo al tribunale di affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione ai reati loro imputati e di condannarlo alle sanzioni di legge. risarcire alla parte civile i danni patrimoniali e morali da essa subiti in conseguenza dei fatti per i quali siamo a giudizio, da stabilirsi secondo equità, somma complessiva che il giudice vorrà stabilire. Oppure, se ritiene di non poter erogare una somma totale, allora provvisoriamente.

: medesime conclusioni del pubblico ministero e delle parti civili che mi hanno preceduto, per la quantificazione del risarcimento delle tre posizioni per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 5.000, si richiede il pagamento provvisorio della stessa misura e, in subordine, quello provvisorio determinato dal giudice. In allegato la nota spese...

Iannuzzo euro 10.000 + clausola di immediata esecutività di euro 3.000. Per Cirio Enrico 15.500 euro, provvisorio 3000 euro.

parte civile per il 3 luglio. Prima di affrontare il tema dei danni, vorrei soffermarmi su un altro tema più volte emerso, ovvero la legittimità del cunicolo esplorativo, propedeutico alla realizzazione del cunicolo di base…. il pubblico ministero all'inizio dell'atto d'accusa ha affermato che l'opportunità e la legittimità dell'opera non vanno qui valutate, così come la regolarità delle procedure, qui superflue. Non posso che essere d'accordo con il parere del PM e per questo voglio cercare di essere il più breve possibile. Il tema della legittimità dell'opera è stato ampiamente trattato nella fase amministrativa, numerosi sono stati i ricorsi presentati, contro la delibera CIPE del 2010, ricorsi contro l'ordinanza prefettizia del 22/6, in attuazione della quale LTF ha dato il via alla posa di le recinzioni, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza. ulteriori ricorsi contro la legittimità e regolarità delle recinzioni realizzate da LTF. Altrettanto numerose sono state le sentenze pronunciate dai giudici amministrativi, alcune passate al Consiglio di Stato, altre ancora pendenti perché appellate, ma nessuna di queste si è mai pronunciata a sostegno di ILLEGALITÀ, tutte riconoscono LEGITTIMITÀ, i ricorsi sono stati rigettati. In questo processo sono state ammesse 3 sentenze, una 969 del 2012, prodotta dal pm, e due irrevocabili 2371/12 e 2372/14, la prima prodotta dal pm…. Tutte e tre le frasi riconoscono la legittimità dell'opera. Numerose le argomentazioni volte a sostenere la presunta illegittimità dell'opera, che però corrispondono alle censure portate all'attenzione dei giudici amministrativi e da questi ritenute infondate e quindi respinte. Non voglio dilungarmi troppo su questo argomento… lo tratterei subito come uno spot pubblicitario. Il primo punto: assenza del progetto esecutivo. Tema affrontato da tutte le sentenze prodotte e che sono agli atti. Leggo un breve passaggio di una sentenza emessa da Tra Lazio in data 28/6/2012: “in questa dichiarazione (presunta assenza di atti formali per l'inizio dei lavori)…. L'avvocato procede con la lettura di un passaggio della sentenza, aggiungendo poi la pronuncia del TAR Piemonte. Fa poi riferimento alla sentenza prodotta da LTF, del 2014, indica le pagine: 39 e 40. Un secondo argomento a sostegno dell'illegittimità dell'opera è l'artificiale suddivisione in tre sezioni distinte, inoltre il TAR ha ritenuto infondata tale censura, si può trovato a pag. 10 e 11 della frase di cui ho letto brevemente solo la parte introduttiva. (…) “L'opera in oggetto è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche, quest'opera è fondamentale per l'Italia e per l'Europa”. Con riferimento alla scissione “il congiunto è sotto la responsabilità di soggetti diversi…. (…). Altro problema: l'inapplicabilità del regolamento sulle infrastrutture strategiche in quanto non sarebbe nell'elenco delle opere strategiche. L'avvocato cita altre sentenze che hanno ritenuto tale doglianza infondata secondo un'articolata motivazione indicata alle pagine 9 e 10 della sentenza. Ultimo punto: lavoro inutile, debolezza della redditività socio-economica, anche queste denunce amministrative sono state respinte e ritenute inammissibili, sentenza 2371 del 4/12/2013 pag. 41 e 43. Proverei a soffermarmi sul reato di cui LTF è parte civile parte si costituisce, quale persona offesa dai reati di danneggiamento che hanno interessato le recinzioni posizionate sulla strada Avanà, su strutture in cemento armato New Jersey, delimitando le aree per fdo su esplicita richiesta della Questura di Torino, ordinanza del 22 giugno . LTF causa civile per i capi 48, contro Binello, 50 Giordani, 51 Gullino, 53 Vitali, 54 Imperato. Tutti gli imputati sono stati filmati e immortalati mentre svolgevano la condotta, tutti gli imputati sono stati individuati, tra questi alcuni hanno ammesso l'accusa, il sig. Tobia Imperato durante l'esame di marzo ammette di aver partecipato. Altri si riconoscono nelle immagini mostrate dal PG durante le indagini, Samuele Gullino, p. 3 interrogatorio del 30 gennaio 2012 ammette di aver partecipato alla manifestazione, di essere stato in centrale e si riconosce nelle foto riportate. Tra le varie foto di Gullino compare il DSC0282 mentre danneggia la struttura posta a protezione. Altri vengono immortalati e filmati con il volto scoperto nell'atto del danneggiamento, Roberto Binello compare in numerose foto alla centrale idroelettrica, tra tutti i fotogrammi, due in particolare mostrano Binello che tira la corda... Altri soggetti sono stati poi individuati e riconosciuti , Pietro Giordani indicherò le foto dove compaiono durante l'esecuzione del rogito, DSC0363.JPG e una foto ANSA, individuata dall'ispettore Sorrentino della Digos di Torino. Viene poi identificato e riconosciuto anche dall'agente della Digos di Biella. Bastioli compare in altri riquadri (Cinetto, vari), individuati da De Mar, Digos Torino. L'ultimo Andrea Vitali, immortalato in alcune foto, l'identificazione è opera della Ros Maria Durante Digos di Torino, ascoltata in udienza il 23/12/2013. Alla luce delle risultanze dell'udienza, la responsabilità del danno è stata provata. Ultimo punto: danno subito da LTF in conseguenza dei fatti... Anticipo che può considerarsi sia di natura finanziaria che non finanziaria. Come anticipato, le recinzioni sono state realizzate per motivi di ordine e sicurezza pubblici in esecuzione dell'ordinanza del 22 giugno 2011, pertanto la realizzazione era legittima e anche il TAR Piemonte si è pronunciato sul punto con sentenza non ancora definitiva perché impugnata che riconosciuto la legittimità delle strutture. Un contratto firmato nel maggio 2011 da LTF e ATI ITALCOGE e MARTINA SERVICE per la realizzazione di recinzioni sul sito del tunnel esplorativo della Maddalena è stato prodotto da LTF. Dividerei la discussione sul danno patrimoniale e sul danno non patrimoniale. Danni materiali: si tratta certamente del costo dei recinti smantellati, a questo vanno aggiunti l'investimento di denaro e l'impiego di manodopera per la rimozione e sostituzione dei recinti danneggiati e la pulizia dell'area dell'impianto idroelettrico. Abbiamo apprezzato dal materiale video e fotografico non solo quali reti di recinzione siano state danneggiate, ma anche lo stato dei luoghi a seguito dei disordini del 3 luglio, manto stradale ricoperto di sassi, sassi, funi... Così LTF ha svolto attività di pulizia nel area, nei giorni successivi ai fatti per i quali si svolge il processo, in data 4 e 5 luglio 2011, come da rapporto giornaliero di lavoro. A questo vanno aggiunti ulteriori investimenti per realizzare recinzioni e garantire una maggiore sicurezza dopo gli episodi del 3 luglio. Questo dato risulta dall'attestazione di ultimazione dei lavori a p. 3, LTF produzione, nonché dal contratto ovvero dall'allegato 2 al contratto sottoscritto in data 5 maggio 2011, ove si rileva, rispetto alla previsione iniziale dell'importo massimo dei lavori di 1.500.000, un incremento di 1.800.000 per la necessità di implementare recinzioni e sostituire quelle danneggiate. Per il danno morale, credo che LTF abbia subito un danno morale e di immagine. Danno morale: più volte durante il processo gli imputati parlano di significato simbolico, ad es. esame del 7 marzo del sig. Imperato che, parlando di danno, rimanda a p. 177 trascrizioni che l'intento era quello di dare un'immagine esterna che quelle reti sarebbero cadute e che ogni recinzione avrebbe continuato a cadere. La condotta lesiva e l'accusa violenta non era rivolta alla recinzione in quanto tale, non si tratta di mero vandalismo, ma posso affermare con assoluta certezza che era più mirata a ciò che tali recinzioni rappresentavano, ovvero la condotta era contro LTF e contro la costruzione sito, assume caratterizzato da un messaggio INTIMIDATIVO con l'entità del danno che va oltre quello patrimoniale. Per il danno all'immagine cito la sentenza xxxxxx che paragonava le persone fisiche a quelle giuridiche per risarcimento (12:40). Il danno all'immagine comprende una pluralità di reati… c'è la diminuzione della reputazione e le conseguenze negative prodotte dalla consapevolezza… di dover superare la negatività prodotta dall'evento dannoso. Nel caso in esame si riconoscono entrambi i profili e si conosce l'impatto mediatico dei fatti del 3 luglio, soprattutto a livello internazionale, alla luce dei noti accordi internazionali fra Francia e Italia e degli accordi con l'Unione Europea. A seguito del 3 luglio, LTF è apparsa incapace, incapace, con grande difficoltà di contenere l'opposizione, è apparsa in balia dei manifestanti, incapace di mantenere la sicurezza del cantiere e dei lavoratori che lavorano all'interno del sito, è in tutto questo che ho credo possa essere visto come un grave danno all'immagine successivo al 3 luglio. Conclusioni: dichiarata la disponibilità penale Binello, Giordani, Gullino, Vitali, Bastioli, Imperato, condannarli e dichiararli solidalmente per danni, spese…. che deposito (Non dice l'importo).

è associato a ciò che hanno detto i suoi colleghi. Ci tengo a sottolineare che oltre al danno fisico c'è una grossa componente di danno morale anche perchè alcuni di loro, io rappresento una coppia ed in particolare uno, l'agente Pensabene Cristiano che ha avuto un gravissimo danno al timpano , di cui ha perso l'uso, e che attualmente, oggi soffre di una bronchite cronica quasi permanente, danno che nel suo caso specifico lo ha reso incapace di svolgere quello che era il servizio che svolgeva alla polizia come agente di servizio esterno. Detto questo in breve, non direi di leggere ogni singola posizione, mi riferisco alle conclusioni che mi accingo a depositare, la richiesta è l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per tutti i reati a lui imputati e ad una sentenza per danni per le singole posizioni. Richiede inoltre che la condanna ad un importo provvisorio determinato sulla base delle singole posizioni, tutte diverse, sia dichiarata immediatamente esecutiva oltre al rimborso delle spese legali sostenute dalle parti.

non c'è un motivo particolare per cui sono io a concludere le parti civili, forse perché sono il più anziano… tra gli imputati di parte civile in questo processo. Aderisco senza riserve e senza dubbi alle prospettive proposte dalla Procura, con riferimento all'episodio riguardante i miei due clienti, ovvero la BATTAGLIA avvenuta il 27 giugno nei pressi della galleria Ramat, nelle zone che furono teatro del tanto descritto da tutti i testimoni. Molti imputati hanno ammesso di sapere che la polizia sarebbe venuta a sgomberare il presidio e di averlo saputo in anticipo, non solo grazie alle vedette che in questo processo presidiavano gli accessi alle valli. Alcuni imputati, Rossetto, hanno evocato anche lo spiacevole scenario della talpa, il finanziere innamorato che ha partecipato ai tavoli strategici riservati delle operazioni OP e che avrebbe avvertito i manifestanti dell'operazione. Vero o no che questa insinuazione sia velenosa o forse no, fatto sta che è un dato certo, assodato che i manifestanti aspettassero la fdo e sapessero quali fossero gli obiettivi. Gli fdo, infatti, arrivano all'alba e il meccanismo è già in atto. È altrettanto certo, perché lo hanno ammesso altre voci accusate, in particolare Fissore o lo stesso Rossetto, che la sera prima, quando, appresa la notizia dell'operazione del giorno dopo, si era subito condivisa quale poteva o doveva essere la reazione, il strategia delineata era quella della resistenza passiva. "Avevamo deciso che saremmo stati evacuati con le armi", hanno detto gli imputati. È abbastanza evidente che, vero o no, questo vertice strategico della vigilia, se questa era l'intenzione è stato palesemente tradito. Se non era questa l'intenzione e quindi non c'era bisogno di tradimenti, quello che è avvenuto è il contrasto più evidente e clamoroso con un progetto di resistenza passiva che non si è affatto realizzato, è stato molto attivo e anche cronologicamente precedente al rispetto. all'attivazione di ovvie e indispensabili strategie per disperdere gli assembramenti di manifestanti attuati dalla fdo per effettiva ineluttabilità, con i mezzi consentiti dalla legge, secondo gli organi legalmente impartiti dai superiori gerarchici, con l'attuazione del piano strategico di risanamento da parte del stato di un territorio chiuso da settimane, in una condizione di assoluta illegalità. Allora questa sentenza dovrà liquidare, non frettolosamente ma con clamorosa evidenza il tema della resistenza passiva che non ha spazio logico e fattuale il 27 giugno, dovrà escludere, affrontandolo, il tema, il 27 giugno, della responsabilità da contesto . Ovvero, che alcuni degli imputati oggi sono stati chiamati a rispondere dei fatti di lesioni e violenze contro fdo e violenza e minaccia contro i lavoratori, semplicemente in virtù della sua presenza sul posto. E questa sentenza deve anche escludere la possibilità di individuare nelle lesioni subite dai carabinieri, Centomanni e Fusco, che si trattasse di una lesione casuale, del tutto indipendente dalla presenza e dall'attività sul campo di battaglia. Con doverose premesse già ampiamente trattate dal pm e dai colleghi che mi hanno preceduto. Non c'era eccesso di potere, così come non c'era stata illegittimità come ben illustrato dalla LTF, i pubblici ufficiali intervenienti avevano il potere e il dovere di eseguire ordini legittimi dell'autorità, quindi non c'era speculazione e di conseguenza arbitrarietà nel il comportamento delle forze dell'ordine. Ricordando che questo tema dell'arbitrio oggettivo inesistente si colloca con l'insegnamento della Corte di Cassazione che indica a noi giuristi la via dell'impossibilità di riconoscere (??) l'arbitrarietà putativa (12,56). Di fronte a una resistenza, come evento naturalistico, offrire resistenza, affrontare l'antagonista che in questo caso era l'Fdo, impedirgli di iniziare e completare gli atti d'ufficio è ciò che è accaduto ed è stato raggiunto con comportamenti attivi, non passivi , la resistenza è durata il 27 giugno dalle 7 del mattino alle 9:30 del mattino. Sappiamo che la polizia era già arrivata prima, sappiamo che erano già lì dalle 0 del mattino di quel giorno, mezzanotte e pochi minuti, affissi in galleria (domani cento) insieme ad altri colleghi, ma dalle 7 alle 9: 30 c'erano tutti lì quell'attività di contatto, tentativi di dialogo, comunicazione delle intenzioni di attività istituzionali che a quel punto non avrebbero dovuto essere dedotte o presunte ma che sono state comunicate, così come erano state comunicate ai sindaci e alle comunità montane. Un'attività che non produce risultati, anche se dura circa un'ora… lo dimostrano i film, che inquadrano Di Gaetano mentre dialoga con amministratori, avvocati, soggetti di riferimento, interlocutori privilegiati e relatori verso i presenti, con risultati pari a zero . E infatti dalle 7 del mattino alle 7:55 ci saranno solo tentativi verbali per ottenere l'evacuazione delle aree presidiate, dalle 7:55 del mattino in poi, lo mostrano i video, che avendo iniziato il lancio di sassi, non può essere chiamato in altro modo, contro la fdo, evidentemente volto ad impedire l'attività che ormai era ben chiara doveva essere svolta in quel momento per esplicita comunicazione e al tempo stesso ledere l'incolumità fisica di chi doveva svolgere queste funziona anche con il personale civile, l'operatore della benna e gli operai…. tutto questo avviene tra le 8 e le 9:30 circa. I 278 lacrimogeni sparati non sono stati sparati tutti in cinque minuti, tant'è che possiamo dire "siamo stati bombardati, gasati e anche se volessimo mettere in atto comportamenti di espulsione, non potremmo più farlo perché siamo stati rasati al suolo". terra da un'operazione grossolanamente poliziesca. esagerata nella sua muscolosità rispetto a quanto è necessario eseguire”. I trucchi del blackjack che hanno lo scopo NON di colpire le persone ma di far disperdere le persone, sono stati lanciati nell'arco di tempo dalle 7:55 alle 9:30. A fronte di ciò, e qui il tema della non esistenza di rilevanza ai fini giuridici dell'arbitrarietà putativa, la tesi che evoco del Sig. Fissore che sostanzialmente dice "siamo stati su suolo pubblico pagato con i nostri soldi, autorizzato a restarvi fino al 4 luglio dal comune di Chiomonte che aveva consentito l'occupazione del terreno stesso". Il difensore dell'avvocatura dello stato ha detto molto bene che in realtà i contorni geografici di quest'area per la quale era stata rilasciata tale autorizzazione non coincidevano nemmeno. Non ha detto, lo sottolineo, che questa ordinanza aveva limitazioni esplicite sull'uso di questa terra, non era consentito utilizzarla come se fosse casa propria, con diritto di escludere chiunque, anzi era esplicitamente scritto che chiunque potrebbe accedervi, ancor più la forza pubblica. Ma basta guardare le transenne, lo stalingrado, i sassi inseriti in una gabbia d'acciaio come barriera, a tutela del divieto di accesso, per capire come anche quell'ordinanza e il riferimento a quell'ordinanza siano del tutto fuori luogo in termini di giustificazione, da parte di chi afferma che tale sia stato il motivo dell'eccezione e la presenza in loco contro l'asserita arbitrarietà di coloro che volevano porre fine a tale situazione. "Non avevano comunicato la revoca", dice Fissore, può essere vero ma fino a quella mattina perché quella mattina era la prima comunicazione, Fissore continua dicendo "non ci hanno restituito le somme pagate per utilizzare l'area" che dice a lungo con il pretesto di questa tesi, come se la polizia avesse potuto avere in tasca la somma pagata per il suolo pubico, con Fissore che ha ammesso "ho sentito lo sgombero", confermando così quanto detto da Di Gaetano, che ha detto di non solo hanno comunicato in quel discorso durato quasi un'ora, l'esistenza dell'ordinanza prefettizia, ma anche di averne consegnata copia, ha anche invitato le persone ad andarsene e di fronte a questo nessuno se n'era andato. Qui Fissore conferma l'attendibilità della testimonianza del dott. Di Gaetano perché ammette di aver ascoltato lo sgombero e ammette di aspettarsi la restituzione di quanto pagato per l'occupazione di suolo pubblico, confermando che era chiarissimo che fosse venuto meno tale autorizzazione metodo, con i limiti che ho già descritto, che permetteva a qualcuno di pensare di avere il diritto di stare in quella zona. E poi la resistenza passiva pianificata la sera prima, di fronte a questo intervento che diventerà descrittivo del risultato che la polizia voleva ottenere, è diventata in realtà un'altra cosa.

Tema del concorso, da affrontare e parlo solo con riferimento ai miei clienti. Non ho la possibilità di dare prova di chi sia stato l'autore del lancio della biglia o del dardo che ha colpito il commissario Centomani al polpaccio sinistro da dietro, da dietro, né chi sia stato l'autore del lancio che, di fronte a il capo del dott. Fusco infatti gli ha disegnato la mano perché con un gesto istintivo che farebbe chiunque di noi, ha messo la mano davanti agli occhi e al viso, con un automatismo che non ha nulla a che fare con la razionalità ma semplicemente con l'istinto. . Non so chi sia l'autore di questi lanci, mi interessa o posso con i criteri che i PM hanno ben riassunto, con ricco corredo giurisprudenziale, posso ignorare il fatto che non so chi sia il lanciatore che ne ha colpito uno e il Altro. 'altro, posso ignorarlo di sicuro senza che per questo si perda la responsabilità di nessuno, anzi, proprio in virtù di ciò, la responsabilità di ogni imputato è sostenibile. “Concentrarsi sull'unità del fatto collettivo”, insegna la cassazione. Il 27 giugno, l'evento collettivo svolto con condotte da ciascuno posto in essere, con la prova che le condotte imputate a ciascun imputato sono proprio coloro che hanno tenuto quelle condotte, significative ai fini della ricostruzione di ciò che è stato. L'evento collettivo del 27 giugno doveva impedire all'attività di accesso all'fdo dell'area di cantiere, con azioni univocamente mirate e con modalità analoghe, il lancio di oggetti, polvere, fumi, e quanto occorreva per affrontare il tentativo di progresso, di conseguire anche l'obiettivo di impedire l'accesso all'area del sito senza dover dare prova di un preventivo accordo tra gli autori di tali condotte. Stiamo parlando di responsabilità individuale e non di responsabilità di contesto. Gli imputati oggi sono molti meno di quanto avrebbero potuto essere, certo non si può dire che siano più di quanto dovrebbero essere perché tutti impegnati in comportamenti attivi, violenti, dimostrati da filmati e confermati da testimonianze. Non c'è rischio che tra gli imputati di oggi ci siano imputati pacifici che rispondono del crimine commesso da altri non per colpa loro. I crimini sono stati commessi all'interno di un fenomeno relativamente collettivo di espressione del dissenso che per alcuni manifestanti aveva agito in modo pacifico, per altri no. Questa è la differenza tra chi sta alla sbarra oggi e chi non c'è. Tutti coloro che sono sotto accusa per il 27 giugno hanno agito con specifico rinforzo, con condotte specularmente illecite e con partecipazione volontaria. La Cassazione spiega che è sufficiente anche l'adesione spontanea improvvisa all'azione altrui, o forse c'era una strategia preorganizzata la sera prima, forse avevano accettato di resistere passivamente e poi c'è stato qualcosa che ha cambiato l' intenzione o potrebbe sia che già la sera prima si era delineato quello sarebbe stato lo scenario, anche perche' col senno di poi e' difficile riscontrare che gli occhialini da nuoto facessero parte dell'attrezzatura, ci si aspettava che usassero gas lacrimogeni, quindi ci si aspettava che non ci sarebbe stata ottemperanza alla richiesta di sgombero dell'area che era stata fatta verbalmente prima delle operazioni parabelliche. Quindi la giurisprudenza che dice che basterebbe una presenza consapevole e "ostinata", in questo processo non è nemmeno necessario evocarla perché c'è la prova dell'azione degli imputati, senza scartare il criterio della prognosi postuma per interpretare la loro mera presenza . Per questo non è necessario legare ogni infortunio a ciascun lanciatore, perché la competizione prevede un indifferenziato (?) dei contenuti di gara…. ad esempio, gli infortuni che hanno avuto Centomani sembrano riconducibili ad un lancio con uno strumento, l'esito lesivo era ben prevedibile e ben previsto, per non dire pianificato e voluto, certamente accettato nella sua visione estrinseca lesiva dell'incolumità fisica delle persone verso quale è stato lanciato l'oggetto. Le lesioni sono avvenute nel contesto violento di cui all'atto d'accusa, testimoni Petronzi, Fusco, Ferrara, Di Gaetano, testi confermati dai video e non smentiti da alcun elemento significativo, né documentario né testimoniale. Fusco è un testimone particolare, un testimone da Digos di alto livello ed è anche una persona offesa, non credo proprio di sfuggire alle testimonianze del noto regolamento (13:16).

[Perdo un pezzo per cambio batteria fotocamera, ndr]

L'avvocato descrive la situazione specifica del dottor Fusco, evidenziando che non vi è alcun elemento che dica che ci sia stata compiacenza da parte dei medici nel prolungare la prognosi, in quanto l'ispettore Centomani che riceveva ulteriori diarie se in servizio e avrebbe avuto tutti l'interesse a tornare prima per avere questa parte di ulteriore retribuzione che in assenza non viene corrisposta. Il dottor Fusco si reca in ospedale solo al termine del suo servizio non perché prima non ce ne fosse bisogno ma perché non poteva andare prima, non poteva uscire di scena, bisognava organizzare i sistemi di trasporto per decine di feriti che non poteva muoversi autonomamente da solo e questo la dice lunga sul motivo per cui non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che se uno non è andato subito in ospedale è perché non ne aveva bisogno... Centomani, anche Digos, era sul posto dalle 00:00, in galleria dalle 5:30 del mattino, quando cerca di uscire viene colpito dall'alto e da dietro da una biglia, da un bullone o da un sasso, presumibilmente scagliato con una fionda al polpaccio sinistro. I certificati medici sono assolutamente coerenti così come quelli di Fusco, non poteva più camminare e poi, ripresosi dal colpo violento e doloroso riesce ad alzarsi, alle 18:45 lo portano in ospedale, e gli viene diagnosticata una prognosi di 15 giorni che poi è diventata 37. Il CTU Ferrero, come già ricordato dai pm, irrilevante ai fini della difesa, lo era particolarmente per le lesioni di Fusco e Centomani. Non ha escluso la contabilizzazione della lesione con un atto traumatico subito dalla persona offesa. In secondo luogo, non ha escluso il pregiudizio, anche perché è difficile con i consigli dati sui documenti; terzo, non ha incrinato l'accusa, ma ha solo contestato la prognosi iniziale, che in entrambi i casi è confermata dal consulente di parte.

Sull'imputato: Rossetto è stato addirittura scoperto, lo vediamo e lo hanno visto gli ispettori Ferrara e Raimondi, scaricare l'estintore e poi tirare l'estintore in un contesto in cui tutti tirano qualsiasi cosa, anche l'estintore. Rossetto non nega di essere quello preso ma ammette solo di aver preso in mano l'estintore e poi lo avrebbe messo a terra ma abbiamo foto e video che lo fissano mentre usa l'estintore con materiale fuoriuscito da lo strumento quindi la sua affidabilità già di per sé non straordinaria, viene (?) oltre con questo dato documentario. Centanni viene fotografato e nelle fotografie che lo ritraggono ha un sasso in mano, è difficile immaginare che abbia raccolto il sasso e poi l'abbia tenuto in mano come una specie di non so cosa. Bindi nel suo interrogatorio dice che i gas hanno asfissiato donne e bambini e con rabbia ha preso un sasso, ammette di essersi armato, ma poi questa rabbia, non è chiaro in base a quali ripensamenti, non ha fatto nulla, ma c'è è la foto che suggerisce una realtà diversa. Imperato è un imputato leale, ha ammesso che era lui e che ha afferrato l'ufficiale, e ha ammesso di voler fermare i poliziotti e il lavoro secchio. Non è resistenza passiva, è azione attiva che aveva uno scopo illecito. Maniero era in galleria come in via Avana. viene riconosciuto da Raimondi e Tagliavini e anche al GIP nell'interrogatorio di garanzia ammette di essere il soggetto visto a volto scoperto e poi riconosciuto nonostante il travisamento. Dalle fotografie si vede che l'estintore scarica verso due carabinieri e poi un operaio e poi tira un ceppo verso un'auto. Si muove anche Palumbo, varie foto il 27 giugno, fissandolo mentre lancia sassi anche a viso scoperto, poi con quegli occhialini da nuoto che sono segno che lui o altri si aspettavano che quella mattina si potessero lanciare i lacrimogeni. Durante la perquisizione sono stati trovati occhiali e vestiti che indossava. Il Cecur viene riconosciuto mentre lanciava sassi, è stato sequestrato un vestito come quelli rappresentati nella fotografia, era sulla canna del ramaT ed è stato visto in un momento in cui il fazzoletto era caduto per l'eccitazione. Lancia sassi e viene fotografata in questi momenti in questa azione. Stesso discorso per la signora Avossa, colei che più strenuamente ha escluso il suo riconoscimento, ma ha già detto bene il PM, ecc.. sulle manifestazioni irritative che tutti hanno descritto nella circostanza (domanda palpebrale).. MA non solo è stata fotografata , era È stato riconosciuto anche da diversi ispettori, con circostanze che consentono una visione del viso molto più ampia di quella che possiamo ottenere dalle immagini. peggio per i tiri. I testimoni della difesa sono stati giudicati insignificanti e le dichiarazioni spontanee dell'imputato hanno confermato la sua presenza, l'orgoglio di riconoscersi in ogni atto compiuto da altri in quella circostanza, limitando la sua pretesa di esonero da responsabilità penale al fatto di non essere lei la donna fotografato ed esaminato. Concludo chiedendo che sia affermata la responsabilità penale dell'imputato (v. supra), con riferimento ai capi 1, 2, violenza fisica e lesioni aggravate, condannato a pene di legge, dichiarato congiuntamente per danni da quantificare e liquidare separatamente. Immediato pagamento provvisorio esecutivo di 5000 euro per Fusco e 3000 per Centomani. Domanda di condanna alle spese.

L'udienza termina alle 13:38. La contabilità fatta rispetto alle cifre dichiarate (mancano quelle di SAP e LTF, depositate presso l'anagrafe), è di 1.862.000 euro. Mancano anche le spese di giudizio... Prossima udienza martedì 28, la parola alla difesa (le udienze saranno nuovamente aperte al pubblico, fatta eccezione per i tre imputati espulsi fino alla fine del processo)

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